1. Al fini del presente Codice:
- (a)
- L’espressione «il Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;
- (b)
- il termine «il comitato» indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d’Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri può incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell’articolo 2; dal paragrafo 4 dell’articolo 74 e dal paragrafo 3 dell’articolo 78;
- (c)
- il termine «Segretario Generale» indica il Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
- (d)
- il termine «prescritto» significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge;
- (e)
- il termine «residenza», indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine «residente» indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente;
- (f)
- il termine «moglie» indica una moglie che sia a carico del marito;
- (g)
- il termine «vedova» indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui;
- (h)
- il termine «ragazzo» indica un ragazzo al di sotto dell’età in cui termina l’obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di età inferiore ai quindici anni, a seconda di ciò che sarà prescritto;
- (i)
- il termine «stage» indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di ciò che potrà essere prescritto.
2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine «prestazioni» indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall’interessato.