1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse imposte o imponibili dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati in servizio internazionale.
3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.