I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e da altre tasse analoghe.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.