(1) In caso di denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente, quest’ultimo ne in forma il Consiglio del FABEC e notifica la sua decisione al Depositario.
(2) La denuncia diventa effettiva un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario.
(3) Il Consiglio del FABEC adotta tutte le misure che una denuncia rende necessarie.
(4) Lo Stato contraente che denuncia il presente Trattato sostiene, di regola, i costi che derivano dalla denuncia. Le conseguenze finanziarie derivanti dalla denuncia vengono regolate in un accordo speciale da stipularsi fra tale Stato contraente e gli altri Stati contraenti. Ciò non costituisce pregiudizio per il diritto di denuncia dello Stato contraente.
(5) La denuncia non esonera lo Stato contraente denunciante dal rispetto del paragrafo 4 e dell’articolo 32.