(1) In caso di incidenti o gravi inconvenienti ai sensi della Convenzione di Chicago che si verificano nello spazio aereo interessato, lo Stato contraente che effettua le inchieste informa immediatamente il Consiglio del FABEC in merito alle carenze eventualmente riscontrate a livello del FABEC.
(2) Le comunicazioni, le notifiche e i rapporti in merito alle inchieste sugli incidenti e i gravi inconvenienti sono redatti in lingua inglese, oppure sono redatti in una delle lingue nazionali degli Stati contraenti e accompagnati da una traduzione in lingua inglese.
(3) In caso di divergenze fra il presente articolo e disposizioni concernenti le inchieste su incidenti e gravi inconvenienti contenute in accordi fra due Stati contraenti in merito all’erogazione di servizi di sicurezza aerea, prevale il presente articolo.