(1) Gli Stati contraenti attuano un sistema di performance per il FABEC e applicano un piano di performance per il FABEC compatibile con gli obiettivi di performance dell’Unione europea e che tenga conto delle esigenze militari. Questo piano di performance deve essere approvato dal Consiglio del FABEC.
(2) Il piano di performance contiene obiettivi di performance per il FABEC che comprendano almeno i seguenti ambiti fondamentali:
- a)
- sicurezza;
- b)
- ambiente;
- c)
- capacità;
- d)
- efficienza dei costi;
- e)
- efficacia delle missioni militari.
(3) Il piano di performance contiene una serie di indicatori chiave di performance chiari e misurabili per gli ambiti fondamentali e per un periodo di riferimento definito.
(4) Il piano di performance comporta meccanismi di incentivazione per il FABEC.
(5) Il Consiglio del FABEC decide l’attuazione e gli elementi del piano di performance per il FABEC.
(6) Prima dell’applicazione del piano di performance per il FABEC, il Consiglio del FABEC definisce obiettivi di performance a livello del FABEC e coordina i piani di performance nazionali.
(7) L’elaborazione del piano di performance è oggetto di consultazioni con le parti interessate.
(8) Gli Stati contraenti assicurano che l’attuazione del piano di performance per il FABEC sia verificata e che siano adottate, se necessario, misure correttive.
(9) Gli Stati contraenti effettuano una valutazione periodica dell’organizzazione e del funzionamento del sistema di performance per il FABEC e adottano, se necessario, misure correttive.