La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.
1. Lo zoccolo continentale confinante con i territori di uno o più Stati costieri dirimpettai è delimitato mediante accordo tra questi Stati. Nell’impossibilità d’accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita dalla mediana tra i punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata larghezza del mare territoriale di ognuno di questi Stati.
2. Lo zoccolo continentale di due Stati limitrofi è delimitato mediante accordo. Nell’impossibilità di accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita mediante il principio della mediana come indicato al numero 1.
3. La linea di delimitazione dello zoccolo continentale deve essere stabilita, conformemente ai principi di cui nei numeri 1 e 2, secondo le carte e le caratteristiche geografiche esistenti alla data indicata e facendo menzione di punti di riferimento a terra permanenti e fissi.
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