Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.305.13 Convention internationale du 29 avril 1958 sur le plateau continental

0.747.305.13 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali

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Art. 7

Les dispositions des présents articles n’affectent en rien le droit de l’Etat riverain d’exploiter le sous-sol en recourant au percement de tunnels, quelle que soit la hauteur des eaux au-dessus du sous-sol.

Art. 5

1.  L’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali non devono ne intralciare ingiustamente la navigazione, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche marine, ne compromettere le ricerche oceanografiche e scientifiche svolte per pubblicarne i risultati.

2.  Con riserva dei numeri 1 e 6, lo Stato costiero ha il diritto di costruire, mantenere o far funzionare sullo zoccolo continentale gli impianti e gli altri dispositivi necessari all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, come anche di determinare attorno a questi impianti o dispositivi, delle zone di sicurezza in cui si possono prendere dei provvedimenti protettivi.

3.  Le zone di sicurezza di cui al numero 2 possono estendersi, attorno alle istallazioni o dispositivi impiantati, fino a 500 metri misurati dal perimetro esterno dell’istallazione.

4.  Queste istallazioni o dispositivi sottostanno alla giurisdizione dello Stato costiero, ma non sono considerate isole. Il mare che le circonda non è territoriale e la loro esistenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale dello Stato costiero.

5.  La sistemazione di queste istallazioni o dispositivi deve essere debitamente annunciata e deve essere garantita la manutenzione degli impianti di segnalazione permanente. Le istallazioni abbandonate o non più efficienti devono essere levate.

6.  Le istallazioni o i dispositivi come anche le zone di sicurezza circostanti non devono ostacolare l’uso delle vie marittime regolari indispensabili alla navigazione internazionale.

7.  Lo Stato costiero deve prendere, entro le zone di sicurezza, tutti i provvedimenti adatti a proteggere le risorse biologiche marine dagli agenti nocivi.

8.  Per svolgere sul posto qualsiasi ricerca concernente lo zoccolo continentale occorre il permesso dello Stato costiero. Quest’ultimo non nega il consenso quando la domanda è presentata da un ente qualificato e concerne ricerche prettamente scientifiche sulle caratteristiche fisiche o biologiche dello zoccolo continentale, sempre alla condizione che lo Stato costiero possa, se ne è suo desiderio, partecipare a dette ricerche o inviare usi rappresentante, e che, in ogni caso, ne siano pubblicati i risultati.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.