Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 73 Contenu des permis de navigation ou des documents d’immatriculation

1 Le permis de navigation doit au moins contenir les indications suivantes:

a.
type du bateau et nom du constructeur;
b.
signes distinctifs ou nom du bateau;
c.
lieu d’inscription du bateau ou son lieu de stationnement habituel;
d.
longueur et largeur hors tout;
e.
nombre de personnes ou capacité de charge;
f.
type, marque et puissance du moteur;
g.
surface vélique;
h.
équipage minimum (pour les bateaux à passagers et à marchandises ainsi que pour les engins flottants seulement);
i.
conditions et obligations imposées par l’autorité;
k.
nom et domicile du propriétaire ou du détenteur;
l.
autorité ayant établi le permis, lieu et date d’émission.

2 Le document d’immatriculation doit au moins contenir les indications de l’al. 1, let. a, b, f, g, k et l.

Art. 74 Disposizioni sulla costruzione

1 I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente articolo 10.

2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati.

3 Per il recupero dell’olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest’ultimo non è necessario se sulle parti anteriore o posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti del natante.

4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l’eliminazione a terra del contenuto.

5 I natanti debbono essere muniti di serbatoi di contenimento dei liquidi che possono provocare inquinamento delle acque isolati ed indipendenti dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C, purché ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione.

6 Il carburante impiegato non deve contenere più del 2 per cento di olio in volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter dell’albero motore deve potersi disperdere in acqua. L’olio dev’essere biodegradabile.

7 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e simili (p. es., casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.

8 Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all’allegato 5, non deve superare 72 dB (A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.