§ 1. Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes.
§ 2. Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque.25
§ 3. ...
25 Voir aussi la modification de cette disposition au RS 0.742.403.11 art. II.
§ 1. Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti che sono attinenti agli scopi di viaggio purché contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio o altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
§ 2.24 Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali e oggetti non previsti al § 1, nonché le autovetture consegnate al trasporto con o senza rimorchio.
Le condizioni di trasporto di autovetture precisano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma e il contenuto del documento di trasporto che deve portare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonché gli obblighi del conducente per ciò che attiene al suo veicolo, il carico e lo scarico.
§ 3. ...
24 Nuovo testo giusta l’art. II n. 3 del Prot. del 20 dic. 1990, in vigore per la Svizzera dal 1° nov. 1996 (RU 1997 789 788; FF 1995 I 271).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.