1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Marocco» designa il territorio del Regno del Marocco e le zone adiacenti alle sue acque territoriali sulle quali, conformemente al diritto internazionale, il Marocco può esercitare la propria sovranità per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini così come le loro risorse naturali (zoccolo continentale);
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- e)
- le espressioni «uno Stato contraente» e A’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Marocco o la Svizzera;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- il termine «nazionali» designa ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne il Marocco: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato o delegato;
- (ii)
- per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
- i)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- j)
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta marocchina o l’imposta svizzera.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.