(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Corea» designa il territorio della Repubblica di Corea nonché ogni territorio adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Corea che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione della Repubblica di Corea come un territorio sul quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani relativi al fondo e al sottosuolo marini e alle loro risorse naturali;
- h)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Corea o la Svizzera;
- d)
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta coreana o l’imposta svizzera;
- e)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- f)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- g)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- h)
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- i)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- i)
- in Corea: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- ii)
- in Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- j)
- il termine «cittadini» designa:
- i)
- ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- ii)
- ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
(2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.