(1) Le persone fisiche menzionate all’articolo 1, lettera a, rimangono, in linea di principio, sottoposte all’imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono tuttavia dei benefici previsti ai capoversi secondo e terzo del presente articolo.
(2) L’amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all’articolo 2. L’amministrazione stessa avrà tuttavia la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:
- a.
- per i terreni, fabbricati e aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato, o che avrebbe dovuto essere, iscritto nel 1947 nei ruoli dell’imposta ordinaria sul patrimonio per l’anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è:
- per i terreni e le aziende: il valore fissato per l’imposta ordinaria sul patrimonio dell’anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,
- per i fabbricati: il valore fissato per l’imposta ordinaria sul patrimonio dell’anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;
- b.
- per l’avviamento ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell’imposta di ricchezza mobile per l’anno 1947;
- c.
- per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:
- o il valore fissato per l’imposta di negoziazione per l’anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l’anno 1945);
- o il valore che è stato, o avrebbe dovuto essere, iscritto nel 1947 nei ruoli dell’imposta ordinaria sul patrimonio per l’anno 1947;
- d.
- per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall’articolo 18 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, con una riduzione globale e forfetaria del cinquanta per cento di tale valore.
(3) Si precisa che:
- a.
- i beni immateriali, menzionati all’articolo 6, N. 9, della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, sono tassabili soltanto nell’ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell’ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
- b.
- gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Svizzera e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, «royalties», interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all’imposizione italiana;
- c.
- nessuna quota presuntiva in conto «denaro, depositi e titoli di credito al portatore» (art. 26 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203) verrà applicata qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;
- d.
- se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituita in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell’attivo sociale, tenendo conto dei criteri previsti al secondo capoverso del presente articolo;
- e.
- se una persona fisica possiede un’accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verrà effettuata in conformità al secondo capoverso, lettera c, del presente articolo.