4. Une Partie au différend peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport final ne soit produit. Un tel retrait ne préjudicie pas son droit à introduire ultérieurement une nouvelle plainte sur la même question.
5. À toute étape de la procédure précédant la publication du rapport final, un panel peut proposer aux Parties au différend de chercher à régler le différend à l’amiable.
1. In qualsiasi momento le Parti alla controversia possono decidere di sospendere il lavoro del tribunale arbitrale per un periodo che non supera i 12 mesi a partire dalla data di tale accordo. Se il lavoro del tribunale arbitrale è stato sospeso per più di 12 mesi, l’autorità del tribunale arbitrale incaricata di esaminare la controversia decade, salvo che le Parti alla controversia non abbiano deciso diversamente.
2. Se l’autorità del tribunale arbitrale decade e se le Parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla composizione della controversia, nessun elemento della presente disposizione impedisce a una Parte alla controversia di presentare un altro reclamo concernente la stessa questione.
3. Le Parti alla controversia possono convenire di terminare la procedura dinnanzi a un tribunale arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente la loro decisione al presidente del tribunale arbitrale.
4. La Parte che sporge il reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che sia pubblicato il rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in un secondo momento un altro reclamo concernente la stessa questione.
5. In qualsiasi fase della procedura precedente la pubblicazione del rapporto finale un tribunale arbitrale può proporre alle Parti di comporre amichevolmente la controversia.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.