29 RS 0.632.20, annexe 1A.1
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 199429, il quale è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
29 RS 0.632.20, All. 1A.1
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.