1. Il est institué un Comité des sauvegardes, placé sous l’autorité du Conseil du commerce des marchandises, auquel pourra participer tout Membre qui en exprimera le désir. Le Comité aura les fonctions suivantes:
2. Pour aider le Comité à s’acquitter de sa fonction de surveillance, le Secrétariat élaborera chaque année un rapport factuel sur le fonctionnement du présent accord, en se fondant sur les notifications et autres renseignements fiables dont il disposera.
1. È costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sotto l’autorità del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvederà a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.