1 Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 38 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 38 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3 Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
1 Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
2 Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s’accordino sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.
3 La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.