Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.
Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nell’articolo 13, questa non sarà richiesta, se il veicolo abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purchè, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:
2 L’obbligo di riesportazione nel termine di validità del documento d’importazione temporanea è sospeso durante lo spazio di tempo in cui un veicolo non possa essere riesportato perchè staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.
3 Le autorità doganali comunicheranno possibilmente all’associazione garante i sequestri operati da loro o a loro proposta, sui veicoli trattati con documento d’importazione temporanea e garantiti dalla detta associazione, come anche l’avviseranno delle misure che siano per prendere.
4 Se il veicolo o l’oggetto menzionato nel documento viene smarrito o rubato in occasione di un sequestro che non è stato ordinato su richiesta di un privato, al titolare del documento d’importazione temporanea che deve presentare alle autorità doganali la prova del sequestro non potranno venir richiesti diritti o tasse d’importazione.14
13 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
14 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
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