Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

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Art. 11

Toutes modifications aux indications portées sur des16 titres d’importation temporaire par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.

16 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

Art. 10

1 Il peso da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea è quello del veicolo senza carico. Esso è menzionato secondo le unità del sistema metrico decimale. Se il documento è valevole soltanto per un Paese, le autorità doganali di questo possono prescrivere l’uso di un altro sistema metrico.

2 Il valore da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea valevole per un solo Paese è menzionato nella moneta di questo. Il valore da dichiararsi in un libretto di passaggi in dogana è menzionato nella moneta del Paese che l’ha emesso.

3 Gli oggetti e gli attrezzi d’equipaggiamento usuale del veicolo non devono essere specificati nei documenti d’importazione temporanea.

4 Se le autorità doganali ne esigono la dichiarazione, i pezzi di ricambio (come ruote, copertoni e camere d’aria) e gli accessori, che non siano considerati equipaggiamento usuale del veicolo (come gli apparecchi radiofonici e i portabagagli), sono menzionati, nei documenti d’importazione temporanea, con le indicazioni necessarie (p.e. peso e valore) e sono ripresentati all’uscita dal Paese.

5 Per i rimorchi sono compilati dei documenti particolari.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.