- 1.
- a) Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata «la Commissione», composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità.
- b)
- Allorché almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proporre un nome.
- c)
- I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva.
- d)
- Al momento dell’elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualità richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione.
- e)
- Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggerà un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti.
- f)
- Il depositario metterà a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all’assolvimento delle sue funzioni.
- 2.
- a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo.
- b)
- Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmetterà copia alle Alte Parti contraenti.
- c)
- La Commissione sarà competente per:
- i)
- indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo;
- ii)
- facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all’osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.
- d)
- In altre situazioni, la Commissione aprirà una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell’altra o delle altre Parti interessate.
- e)
- Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo.
- 3.
- a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue:
- i)
- cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad un’equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto;
- ii)
- due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse.
- b)
- All’atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fisserà un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non è stato nominato nel termine fissato, il Presidente procederà immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione.
- 4.
- a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un’indagine, inviterà le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potrà anche ricercare le altre prove che giudicherà pertinenti, e procedere a indagini sul posto.
- b)
- Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni.
- c)
- Ciascuna Parte interessata avrà il diritto di discutere le prove.
- 5.
- a) La Commissione presenterà alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterrà opportune.
- b)
- Se la Sezione non è in grado di riunire prove sufficienti per giungere a, conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione farà conoscere le ragioni di tale impossibilità.
- c)
- La Commissione non renderà pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto.
6. La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurerà che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto.
7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate contro-accuse, ciascuna Parte anticiperà il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.