Accordo del 26 maggio 2004 tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero, e il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi concernente le attività comuni delle Forze aeree svizzere e delle Forze aeree reali olandesi
En cas d’accident aérien ou d’incident sérieux survenant au-dessus du territoire d’un des deux pays et impliquant un aéronef de l’autre pays, les experts militaires de ce pays sont autorisés à siéger à la commission d’enquête sur les accidents du pays où l’accident ou l’incident a eu lieu.
In caso di incidente aereo o evento grave al di sopra del territorio di uno Stato in cui è coinvolto un velivolo dell’altro Stato, gli esperti militari di quest’ultimo Stato sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta dello Stato in cui si è verificato l’incidente o l’evento.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.