1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:
- a)
- Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d’emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all’emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
- b)
- Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento.
- c)
- Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell’intervallo delle sessioni della Conferenza:
- a)
- Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame nell’intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
- b)
- Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d’ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c)
- Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
- d)
- Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d’emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.
- e)
- La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
- f)
- Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d’emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l’emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
- g)
- Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d’emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h)
- La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
- i)
- A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d’emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
- j)
- Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d’emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
- k)
- La Segreteria notifica alle Parti l’esito dello scrutinio.
- l)
- La proposta d’emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso l) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all’emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.