(1) Les autorités compétentes pour l
(2) Dès l
(3) Les autorités compétentes se notifient mutuellement et sans délai toute modification de compétences ou de dénomination en lien avec les ch. 1 et 2 du présent article.
(1) Le autorità competenti dell’esecuzione del presente Accordo sono:
(2) Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le autorità competenti si scambiano i rispettivi numeri di telefono e le coordinate di contatto e designano, nella misura del possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell’altra Parte contraente.
(3) Le autorità competenti si notificano reciprocamente e senza indugio ogni modifica alle competenze o alle designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.