Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés «Parties»,
sont convenus de ce qui suit
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati "Parti",
desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;
animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato;
consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all’Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati;
visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all’articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 19821, riunitosi in prima sessione l’11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000;
hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.