Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confederazione Svizzera, elencati nell’allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, elencati nell’allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni universitarie".
Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il disposto dell’articolo 4, 2° capoverso.
Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universitarie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio.
Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.