1. In caso di un pericolo grave e imminente per la vita o l’integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte possono attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell’altra Parte, per adottare, nella zona di frontiera sul territorio dell’altra Parte contraente, le misure temporanee necessarie.
2. Un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell’intervento degli agenti dell’altra Parte, il pericolo si concretizzi.
3. Gli agenti che intervengono sono tenuti a informare senza indugio le Autorità dell’altra Parte specificate al successivo paragrafo 5. Quest’ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per assumere il controllo della situazione. Gli agenti che intervengono sono autorizzati a operare sul territorio dell’altra Parte unicamente finché quest’ultima non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le direttive dell’altra Parte.
4. Gli agenti che intervengono sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all’altra Parte.
5. La comunicazione deve essere trasmessa:
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- per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune;
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- per la Repubblica Italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e al settore italiano del centro comune.