Chaque Etat contractant peut demander que des experts des deux Etats se réunissent aux fins de résoudre les problèmes liés à l’application du présent Accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.
Se ritiene che l’adempimento della domanda o l’esecuzione di una misura di cooperazione compromettono la sua sovranità o minacciano la sua sicurezza o altri interessi essenziali, uno Stato contraente comunica all’altro Stato contraente che è costretto a rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o a farla dipendere da determinate condizioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.