modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest’ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.
richiedente.
formula apposita istanza all’autorità centrale dello Stato richiesto. Quest’ultima, se il ritardo è ingiustifica
ri
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.