1. Può essere proposto appello, secondo il Regolamento di procedura e di prova, contro una decisione resa in forza dell’articolo 74, secondo le seguenti modalità:
- a)
- il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
- i)
- vizio di procedura,
- ii)
- errore di fatto,
- iii)
- errore di diritto;
- b)
- la persona dichiarata colpevole, o il Procuratore a nome di questa persona, può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
- i)
- vizio di procedura,
- ii)
- errore di fatto,
- iii)
- errore di diritto,
- iv)
- qualunque altro motivo che pregiudica l’equità o la regolarità della procedura o della decisione.
- 2. a)
- Il Procuratore o il condannato possono, secondo il Regolamento di procedura e di prova, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine.
- b)
- Se, in occasione dell’appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistano motivi tali da giustificare l’annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla colpevolezza, essa può invitare il Procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all’articolo 82 paragrafo 1 capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza secondo l’articolo 83.
- c)
- La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).
- 3. a)
- A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.
- b)
- Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso c) seguente.
- c)
- In caso di assoluzione, l’accusato è immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
- i)
- in circostanze eccezionali valutati tra l’altro il rischio di evasione, la gravità del reato e la probabilità di successo dell’appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore può ordinare che l’imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;
- ii)
- contro la decisione della Camera di primo grado prevista dal capoverso c) i) può essere proposto appello secondo il Regolamento di procedura e di prova.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 capoversi a) e b), l’esecuzione della decisione sulla colpevolezza o la pena è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il corso del giudizio di appello.