1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera dei giudizi preliminari esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. a)
- Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 paragrafo 2, 61 paragrafo 7 e 72 sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.
- b)
- In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare può esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione del Regolamento di procedura e di prova o salvo decisione opposta della Camera dei giudizi preliminari presa a maggioranza.
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari può:
- a)
- su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati eventualmente necessari ai fini di un’inchiesta;
- b)
- su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l’articolo 58, pronunciare ogni ordinanza, comprese le misure di cui all’articolo 56, o sollecitare ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;
- c)
- ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicurezza nazionale;
- d)
- autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d’inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso in specie, che tale Stato è manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, vista la mancanza di qualsiasi autorità, o componente del suo ordinamento giudiziario nazionale competente, atta a dar seguito alla richiesta di cooperazione in forza del capitolo IX;
- e)
- quando un mandato d’arresto o citazione di comparizione è stato rilasciato in forza dell’articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell’articolo 93 paragrafo 1 capoverso k), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di procedura e di prova, per prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell’interesse superiore delle vittime.