- 1. a)
- Se il Procuratore considera che un’inchiesta costituisce un’occasione unica, che può non più presentarsi in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.
- b)
- La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia e l’integrità della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.
- c)
- Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni del caso alla persona che è stata arrestata o che è comparsa in base ad una citazione rilasciata nell’ambito dell’inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere ascoltata sulla questione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere:
- a)
- nel formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura;
- b)
- nell’ordinare che sia stilato un processo - verbale della procedura;
- c)
- nel nominare un esperto;
- d)
- nell’autorizzare l’avvocato di una persona, arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l’arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l’avvocato non è ancora stato prescelto, nel designare un avvocato che tutelerà e rappresenterà gli interessi della difesa;
- e)
- nell’incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Sezione preliminare o della Sezione di primo grado di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori e alle audizioni;
- f)
- nel prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi probatori.
- 3. a)
- Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la Camera dei giudizi preliminari è d’avviso che tali misure siano necessarie per preservare elementi probatori che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procuratore per sapere se quest’ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non è giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.
- b)
- Il Procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L’appello è trattato con procedura d’urgenza.
4. L’ammissibilità degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo, in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, è regolata dall’articolo 69, il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.