sont convenus de ce qui suit:
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto del fatto che, nonostante l’esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone,
preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate,
ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata trasnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,
convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione2 delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,
hanno convenuto quanto segue:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.