(1) Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per:
(2) Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone.
(3) Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.
(4) Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità.
(5) Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.