(1) Alla scadenza di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti alla Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
(2) Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.
(3) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
(4) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
(5) Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte cha hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.
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