(1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
(2) Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
(3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.
(4) Il presente Protocollo è aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.