(1) Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l’iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
(2) Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell’iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l’autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
(3) Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
(4) Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l’iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
(5) Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l’articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l’espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
(6) Ogni Stato Parte designa un’autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
(7) Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.