(1) Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
(2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lett. a del presente Protocollo.
(3) Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l’obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza.
(4) Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
(5) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto d’ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
(6) Senza pregiudizio per l’articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.