(1) La
(2) La Confédération suisse
(1) La Repubblica libanese, su domanda ufficiale della Confederazione Svizzera, riammette sul proprio territorio senza formalità chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o di dimora vigenti nella Confederazione Svizzera, se può essere accertato o validamente presunto che questi possegga la nazionalità libanese.
(2) La Confederazione Svizzera riammette sul suo territorio alle stesse condizioni la persona in questione se una verifica susseguente dimostra che, al momento di lasciare il territorio svizzero, questa non possedeva la nazionalità libanese.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.