958.2 Ordinance of 30 November 2018 on the Recognition of Foreign Trading Venues for the Trading of Equity Securities of Companies with Registered Office in Switzerland

958.2 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

Art. 2 Procedure

1 FINMA shall grant recognition on request if the foreign trading venue:

a.
is subject to appropriate regulation and supervision; and
b.
does not have its registered office in a jurisdiction that restricts its market participants in trading equity securities of companies with registered office in Switzerland at Swiss trading venues and thereby significantly adversely affects the trading in such equity securities at Swiss trading venues.

2 FINMA may also grant recognition to a foreign trading venue without being requested to do so if that foreign trading venue fulfils the requirements of paragraph 1.

Art. 2 Procedura

1 La FINMA accorda il riconoscimento su domanda, se la sede di negoziazione estera:

a.
sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e
b.
non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

2 Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.