(Art. 135 para. 4 FinMIA)
A person who reduces a holding of 50% or more of the voting rights in a company acquired prior to 1 January 1998 to under 50% must make an offer under Article 135 FinMIA, if the said person's holding subsequently exceeds the threshold of 50%.
(art. 135 cpv. 4 LInFi)
Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il valore soglia del 50 per cento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.