958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 37 Resurgence of the duty to make an offer

(Art. 135 para. 4 FinMIA)

A person who reduces a holding of 50% or more of the voting rights in a company acquired prior to 1 January 1998 to under 50% must make an offer under Article 135 FinMIA, if the said person's holding subsequently exceeds the threshold of 50%.

Art. 37 Ristabilimento dell’obbligo di presentare un’offerta

(art. 135 cpv. 4 LInFi)

Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il valore soglia del 50 per cento.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.