958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 28 Procedure

(Art. 123, 124 FinMIA)

1 Requests for a preliminary ruling (Art. 21) and for exemptions or easing provisions (Art. 26) must contain the relevant facts, motion and statement of reasons. The facts must be documented appropriately and have to include all the details outlined in Article 22.

2 The disclosure office issues recommendations to the applicants; these must be substantiated and submitted to FINMA.

3 The disclosure office may address its recommendations to the company. Fundamental interests of the applicant, such as business secrets, remain reserved.

4 FINMA issues a decision, if:

a.
it wishes to rule on the matter itself;
b.
the applicant rejects or fails to observe the recommendation; or
c.
the disclosure office approaches it for a decision.

5 If FINMA wishes to decide on the matter itself, it shall make its intentions known within five trading days.

6 A rejected recommendation must be substantiated by the applicant in a submission to FINMA within five trading days. FINMA may extend this deadline on request.

7 In cases under paragraph 4, FINMA shall immediately initiate proceedings and inform the disclosure office and parties to that effect. It shall also instruct the disclosure office to submit its files.

Art. 28 Procedura

(art. 123, 124 LInFi)

1 Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L’esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 22.

2 L’organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.

3 L’organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d’affari.

4 La FINMA emana una decisione se:

a.
intende statuire essa stessa nella causa;
b.
il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c.
l’organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.

5 Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.

6 Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.

7 Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.