958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 20 Takeover proceedings

(Art. 123 para. 1 FinMIA)

1 From the publication of the pre-announcement or of the prospectus (offer prospectus) of the takeover offer until the end of the extension period, the following persons are subject exclusively to the notification duties of the Takeover Board based on Article 134 paragraph 5 FinMIA:

a.
the offeror30;
b.
persons acting in concert or as an organised group with the offeror;
c.
persons under Article 134 paragraph 1 FinMIA holding at least 3% of the voting rights directly, indirectly or in concert with third parties, whether exercisable or not, in the target company or, if applicable, in another company whose equity securities are being offered in exchange;
d.
persons designated by the Takeover Board in accordance with Article 134 paragraph 3 FinMIA.

2 Cases requiring notification which occur during the takeover proceedings must be reported in accordance with the provisions of this Ordinance after expiry of the extension period.

3 Paragraphs 1 and 2 do not apply to the buy-back of proprietary equity securities.

30 As most offerors are legal entities, gender-neutral terminology is not used in this text.

Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto

(art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi:

a.
l’offerente30;
b.
persone che operano d’intesa con l’offerente o come gruppo organizzato;
c.
persone secondo l’articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un’altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio;
d.
persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto secondo l’articolo 134 capoverso 3 LInFi.

2 I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri.

30 Poiché gli offerenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.