958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 92 Duty

(Art. 104 FinMIA)

1 Derivatives transactions with parties that are exempted from the provisions on derivatives trading are to be reported by the counterparty subject to the legislation.

2 Subject to Article 104 paragraph 4 FinMIA, centrally cleared transactions that are traded via a trading venue or an organised trading facility are to be reported by the counterparty closest to the central counterparty in the transaction chain.

3 The definition of selling counterparty shall be based on conventional industry and recognised international standards, whereby agreement on another interpretation remains reserved.

4 A counterparty may submit data to a trade repository in Switzerland or abroad without the approval of, or without informing, its counterparty or an end client, as long as this is done in fulfilment of the duties set out in Title 3 FinMIA, whereby Article 105 paragraph 4 FinMIA remains reserved.

Art. 92 Obbligo

(art. 104 LInFi)

1 Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.

2 Fatto salvo l’articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmente, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale.

3 Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti.

4 Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.