(Art. 77 and 78 FinMIA)
1 The access of authorities shall be structured in line with the communication protocols, data exchange standards and reference data that are commonplace at the international level.
2 The authorities must take suitable measures to ensure that only the employees who directly require the data for exercising their activities gain access to the data.
3 The trade repository shall provide the authorities with a form for their enquiries in which the following information is required:
4 From foreign authorities, it shall additionally request confirmation that an agreement is in place between the foreign and Swiss authorities in accordance with Article 78 paragraph 1 FinMIA.
5 The trade repository shall keep a record of information on data access.
(art. 77 e 78 LInFi)
1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.
2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
4 Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
5 Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.