(Art. 48 FinMIA)
The central counterparty shall ensure, in particular, the standardised recording of all details of the transactions cleared by it, the positions of the participants and its reports to trade repositories.
(art. 48 LInFi)
La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.