(Art. 45 FinMIA)
In order to prevent disruptions to its trading facility, the operator of an organised trading facility must take effective measures in accordance with Article 31.
(art. 45 LInFi)
Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l’articolo 31.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.