958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 108 Commencement of duty

(Art. 112 FinMIA)

The duty to trade a derivatives transaction via a trading venue or organised trading facility in accordance with Article 112 FinMIA (platform trading duty) shall apply from the point at which FINMA publishes such a duty for the derivatives transaction in question:

a.
after the expiry of six months: for derivatives transactions which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with one another;
b.
after the expiry of nine months: for derivatives transactions:
1.
which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with other financial counterparties, or
2.
which other financial counterparties that are not small conclude anew with one another;
c.
after the expiry of 12 months: for all other derivatives transactions concluded anew.

Art. 108 Inizio dell’obbligo

(art. 112 LInFi)

L’obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l’articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione:

a.
dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
b.
dopo la scadenza di un termine di nove mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
1.
i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o
2.
le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono traloro;
c.
dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.