1 The financial market infrastructure and the persons responsible for its administration and management must provide the guarantee of irreproachable business conduct.8
2 Moreover, the persons responsible for the administration and management of the financial market infrastructure must enjoy a good reputation and have the specialist qualifications required for their functions.
3 Qualified participants in a financial market infrastructure must also enjoy a good reputation and ensure that their influence is not detrimental to prudent and sound business activity.
4 Persons who directly or indirectly hold at least 10% of the share capital or votes or who can significantly influence its business activity in another manner are deemed to be qualified participants in a financial market infrastructure.
5 Each person must notify FINMA before directly or indirectly acquiring or disposing of a qualified participation in accordance with paragraph 4 in a financial market infrastructure organised under Swiss law. This notification duty also applies if a qualified participation is increased or reduced in such a way as to reach, exceed or fall below the thresholds of 20%, 33% or 50% of the share capital or votes.
6 The financial market infrastructure shall notify FINMA of the persons who meet the conditions of paragraph 5 as soon as it becomes aware of the same. It must submit a list of its qualified participants to FINMA at least once a year.
8 German text only amended by Annex No II 18 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
1 L’infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.8
2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un’attività prudente e solida.
4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.
5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, deve previamente informarne la FINMA. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.
6 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all’anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata.
8 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
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