958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 9 Guarantee of irreproachable business conduct

1 The financial market infrastructure and the persons responsible for its administration and management must provide the guarantee of irreproachable business conduct.8

2 Moreover, the persons responsible for the administration and management of the financial market infrastructure must enjoy a good reputation and have the specialist qualifications required for their functions.

3 Qualified participants in a financial market infrastructure must also enjoy a good reputation and ensure that their influence is not detrimental to prudent and sound business activity.

4 Persons who directly or indirectly hold at least 10% of the share capital or votes or who can significantly influence its business activity in another manner are deemed to be qualified participants in a financial market infrastructure.

5 Each person must notify FINMA before directly or indirectly acquiring or disposing of a qualified participation in accordance with paragraph 4 in a financial market infrastructure organised under Swiss law. This notification duty also applies if a qualified participation is increased or reduced in such a way as to reach, exceed or fall below the thresholds of 20%, 33% or 50% of the share capital or votes.

6 The financial market infrastructure shall notify FINMA of the persons who meet the conditions of paragraph 5 as soon as it becomes aware of the same. It must submit a list of its qualified participants to FINMA at least once a year.

8 German text only amended by Annex No II 18 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

Art. 9 Garanzia

1 L’infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.8

2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un’attività prudente e solida.

4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.

5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, deve previamente informarne la FINMA. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

6 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all’anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata.

8 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

 

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