1 For reasons of proportionality and while taking into account the protective purpose of this Act, the Federal Council may ease the requirements for small DLT trading facilities under Articles 6–21, 27–33 and 37, in particular the requirements on:
2 DLT trading facilities are deemed to be small if they pose a low risk in terms of the protection of financial market participants and the proper functioning and stability of the financial system, in particular because the number of participants, the trading volume, the volume of custody assets or the clearing and settlement volume is limited. The Federal Council shall set thresholds.
3 DLT trading facilities that are subject to eased requirements in accordance with this Article shall disclose this to their clients. The Federal Council shall regulate the details.
1 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6–21, 27–33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti:
2 Sono considerati piccoli i sistemi di negoziazione TRD con un basso rischio ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario, segnatamente perché il numero di partecipanti, il volume di transazioni, il volume di depositi da custodire o il volume di compensazione e regolamento è limitato. Il Consiglio federale fissa valori soglia.
3 I sistemi di negoziazione TRD che beneficiano di agevolazioni in virtù del presente articolo sono tenuti ad informarne i propri clienti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.