1 The central securities depository shall set the deadlines for participants to settle their securities transactions in its system. In doing so, it shall take account in particular of international practices and its participants' needs.
2 It shall enable its participants to settle transactions within the deadlines it sets.
3 It shall monitor whether transactions are settled within the allocated deadlines. It shall impose the contractually agreed sanctions in the event of late settlement.
1 Il depositario centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono regolare le loro operazioni in valori mobiliari nel suo sistema. A tal fine si basa in particolare sull’uso internazionale e sulle necessità dei partecipanti.
2 Esso permette ai propri partecipanti di regolare le operazioni entro i termini che ha stabilito.
3 Esso vigila affinché le operazioni siano regolate entro i termini previsti. In caso di ritardo nel regolamento adotta le sanzioni convenute contrattualmente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.